Art. 20.
(Norme transitorie).

      1. Le strutture di accoglienza che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni di reinserimento degli animali da laboratorio hanno facoltà di continuare le loro prestazioni fino all'ottenimento dell'autorizzazione da parte del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 5.
      2. Gli stabilimenti utilizzatori, di allevamento e di fornitura che alla data di

 

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entrata in vigore della presente legge svolgono tale funzione mantengono le autorizzazioni in essere.
      3. Sono esclusi dal conseguimento dei titoli abilitanti di cui all'articolo 9 i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono regolarmente tali funzioni da almeno sei mesi presso uno stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura.
      4. Al fine di cui al comma 3, il responsabile di ogni stabilimento utilizzatore, di allevamento o di fornitura, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunica al Ministero della salute il numero e le generalità del personale impiegato specificandone la qualifica ai sensi dell'articolo 9.
      5. Fino alla data di entrata in vigore del sistema informatizzato di cui al comma 5 dell'articolo 19, le relative autorizzazioni sono rilasciate dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 14 in forma cartacea secondo le modalità previste da una apposita circolare ministeriale.
      6. I progetti autorizzati e le comunicazioni eventualmente in essere alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.
      7. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 18 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono da questo destinate alla realizzazione delle finalità della presente legge.